GIAR 806.99.2); - nonostante ricorrenti solleciti e la produzione della perizia, il procedimento non ha avuto altro seguito, come sollevato e documentato con il reclamo e senza contestazione da parte della magistrata inquirente; - ora, come appunto voluto dal reclamante, è stata presa la decisione di chiusura dell'istruzione formale a norma dell'art. 196 CPP, per cui il reclamo è divenuto privo di oggetto e come tale va stralciato dai ruoli, senza carico di spese giudiziarie, ma con il riconoscimento di un'indennità per ripetibili essendosi in concreto verificato un ingiustificato ritardo nel procedere; visti gli art. 9, 196 e 280 ss. CPP, decide: 1.