5. In conclusione, l’istanza in discussione dev’essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese. * * * Per i quali motivi, visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP decide: 1. L’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 31 gennaio / 1° febbraio 2000 da __________ è respinta. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione. 4.