Anzi, proprio per questa ragione una messa in libertà dell’accusato, con la prospettiva certa di dover tornare in carcere per l’espiazione della pena, parrebbe contraria al suo stesso interesse. Resta sottinteso l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP) – a maggior ragione il presente incarto, che ha già patito un’ingiustificata stasi dell’istruttoria dal 20 dicembre 1999.