Allora, la ventilata contestazione all’accusato istante delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e delle testimonianze di suoi acquirenti (v. preavviso, cit., p. 2) avrebbe potuto (e dovuto) essere effettuata ben prima della rassegnazione del rapporto preliminare di polizia, ed indipendentemente dallo stesso. c) Non è dunque compatibile con il principio di proporzionalità avvalersi di necessità d’inchiesta che avrebbero dovuto essere già state evase. La presente istanza non può essere respinta facendo riferimento a necessità d’inchiesta.