{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-80203_2000-02-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56892&nX40_KEY=4933339&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cf0a4c6f3d0d2190322f2c9dd043e969"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.80203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.02.2000 INC.1999.80203"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.02.2000 INC.1999.80203"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.02.2000 INC.1999.80203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:36:47", "Checksum": "d3e5e4b849f7b7106ac6d984177e1669", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 07.02.2000 INC.1999.80203\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.\na) Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, e relativi a fatti peraltro da lui ammessi sin dal primo momento sia avanti agli inquirenti che a questo giudice (v. supra, consid. B; v. pure verbale di polizia 1° dicembre 1999, ore 16.08, allegato al rapporto d’arresto, cit., p. 2 ss., e istanza, cit., pto. 7 p. 3).\nb) Non si può invece ammettere, sulla scorta delle indicazioni fornite dal magistrato inquirente, l’ulteriore sussistenza di necessità istruttorie: come da costante e nota giurisprudenza, eventuali puntuali bisogni d’inchiesta devono essere motivati in modo preciso ed esauriente, non potendo certamente bastare il generico rinvio a “tutte le ulteriori contestazioni che – sulla scorta di tale rapporto [preliminare di polizia giudiziaria, ndr.] – potrebbero essergli poste sia a conferma e/o ad aggravio di quanto da lui già riconosciuto nel verbale 20.12.1999” (preavviso, cit., p. 2).\nE, già che ne è discorso, vale anche la pena rammentare che proprio il rapporto di polizia giudiziaria non è un mezzo di prova, l’attesa del quale possa giustificare il protrarsi dell’inchiesta: in quel rapporto confluiscono tutti gli atti d’inchiesta di cui il Procuratore Pubblico è stato (o avrebbe dovuto essere) informato in tempo reale. Allora, la ventilata contestazione all’accusato istante delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e delle testimonianze di suoi acquirenti (v. preavviso, cit., p. 2) avrebbe potuto (e dovuto) essere effettuata ben prima della rassegnazione del rapporto preliminare di polizia, ed indipendentemente dallo stesso.\nc) Non è dunque compatibile con il principio di proporzionalità avvalersi di necessità d’inchiesta che avrebbero dovuto essere già state evase. La presente istanza non può essere respinta facendo riferimento a necessità d’inchiesta.\n3.\na) Potendosi trascurare qui il pericolo di fuga dell’accusato istante, neppure invocato dal Procuratore Pubblico e comunque contestato da __________ (v. istanza, cit., pto. 12 p. 6), resta da valutare il pericolo di una sua recidiva.\nb) Notoriamente, il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra le quali i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica, e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (v. Mario Luvini, I presupposti materiale del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in: Rep. 122 [1989], p. 287 ss., pto. 3 p. 294; Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1388 s.).\nc) Contrariamente a quanto lui medesimo ritenga (e limitatamente a quanto qui possa importare, ovvero nell’ottica della messa in libertà provvisoria), tutti gli elementi di giudizio per una prognosi sul futuro comportamento di __________ non possono essere considerati a lui favorevoli. Recidivo specifico plurimo (v. estratto del casellario giudiziale, inc. MP doc. _, con allegati), senza occupazione fissa e oberato dai debiti (v. verbale MP 20 dicembre 1999, cit., p. 4-5), la sua professione di ravvedimento (v. istanza, cit., pto. 7 p. 3) non convince per nulla: quand’anche la ricaduta nella spirale della tossicodipendenza fosse da ricondurre unicamente alla dolorosa esperienza vissuta in concomitanza con la scomparsa di un suo amico (v. verbale MP 20 dicembre 1999, cit., p. 5), va detto che proprio per le modalità di quel decesso, forse pure legato a questioni di stupefacenti (ibid.), quell’esperienza avrebbe dovuto fungere da deterrente più di qualsiasi altro avvertimento. Invece, dopo un persino lungo periodo lontano dalla droga vi è stata ricaduta, estremamente pesante per le dosi di eroina assunta e spacciata, e pure assai prolungata nel tempo. Tutto ciò indizia perlomeno una debolezza psichica preoccupante, e che non appare relativizzata neppure dall’avvenuta disintossicazione fisica – involontaria conseguenza, quest’ultima, proprio del periodo di carcerazione preventiva.\nIn altre parole, visti anche i precedenti di __________ non bastano certo né la sua disintossicazione fisica, né le sue professioni di ravvedimento, né la sua disponibilità a sottoporsi a cure psichiatriche in forma ambulatoriale (significativamente limitate all’elaborazione della morte dell’amico, v. istanza, cit., pti. 4 e 5, p. 2, e non nell’ottica di un’ipotetica misura ex art. 44 CPS, come auspicato dal Procuratore Pubblico, v. preavviso, cit., p. 2 in fine) per ritenere in modo fondato che egli avrà la forza psichica di uscire dalla dipendenza nella quale si trova oggi. D’altronde, già la Corte delle Assise correzionali di Lugano, nel non così lontano 1995, aveva espresso con tutta chiarezza il proprio scetticismo circa la capacità di __________ di staccarsi dal mondo della droga “da solo o tuttalpiù con un aiuto terapeutico nella forma ambulatoriale” (v. sentenza 3 maggio 1995, all’inc. MP doc. _, consid. 2 p. 5 in fine); e tale scetticismo, come i fatti qui discussi dimostrano, era purtroppo giustificato.\nd) Ne discende che il pericolo di recidiva (ovviamente non solo quo al consumo, bensì anche al traffico con stupefacenti, da lui visto evidentemente come ineluttabile conseguenza della propria tossicodipendenza, v. istanza, cit., pto. 7 p. 3) appare nell’evenienza specifica sufficientemente fondato da giustificare la reiezione della presente istanza.\n"}