il magistrato inquirente non fa segnatamente valere precise necessità istruttorie. E se il suo timore che i reclamanti possano ricadere nei reati già inquisiti, poiché il commercio dei soli prodotti leciti non garantirebbe loro sufficienti entrate (v. osservazioni, cit., p. 1 in fine), non appare del tutto infondato, va pur detto che tale timore non giustifica ancora che nei confronti di __________ e __________ – persone, lo si ricorda, incensurate (inc. MP, doc. _) e che hanno effettivamente collaborato durante l’inchiesta – venga ritenuto un pericolo di recidiva tale da giustificare il mantenimento della chiusura del negozio;