_ per __________, p. 6) erano state anticipate le condizione per una ripresa dell’attività del negozio. Ora, premesso che al momento dell’inoltro del reclamo la perentoria richiesta degli accusati reclamanti appariva affrettata, ribadito che – in quanto fondato sulla censura di ritardata giustizia – il presente gravame non è sufficientemente motivato, ciò che ne impedisce l’accoglimento su questo punto, va pur ammesso che nulla sembra ormai ostare alla restituzione del negozio agli accusati: il magistrato inquirente non fa segnatamente valere precise necessità istruttorie.