Eventuali ristrettezze economiche in cui venissero a trovarsi gli accusati reclamanti non sono da annoverarsi fra i motivi che impediscono per principio la confisca; e per evitare che venga vanificata la possibilità per la corte di eventualmente decidere diversamente (rinunciando, eventualmente in parte, alla confisca, v. art. 59 cfr. 1 cpv. 2 ultima frase CPS), il mantenimento del sequestro deve essere garantito fino al giudizio di merito; - quanto alla liberazione del negozio, va detto che già in sede di osservazioni al reclamo (cit., p. 2) il Procuratore Pubblico anticipava la possibilità di accogliere la richiesta dei reclamanti, come già fatto in altri casi.