, p. 1). Pacifico sarebbe il sequestro del denaro, riconosciutamente per la maggior parte provento dell’attività illecita contestata agli accusati, ed ingiustificata sarebbe la richiesta di dissequestrarne almeno fr. 5'000.— (loc. cit., p. 2); - pur nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto.