{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-80003_2000-02-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56891&nX40_KEY=4933339&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3a20dadd07193e4cabd5b65572c68045"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.80003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.02.2000 INC.1999.80003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.02.2000 INC.1999.80003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.02.2000 INC.1999.80003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:19:51", "Checksum": "cdd78194f4161490477ec1edc04c680d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.02.2000 INC.1999.80003\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n- va preliminarmente rilevato, in ordine, come il reclamo sia manifestamente irricevibile: in quanto rivolto contro l’ordine di perquisizione e sequestro eseguito il 30 novembre 1999, esso – inoltrato in data 14 dicembre 1999 – è evidentemente tardivo (art. 281 cpv. 1 CPP); in quanto rivolto contro la pretesa omissione di revoca del sequestro, non solo esso è del tutto privo di motivazione, ma addirittura trae spunto da due scritti 7 e 9 dicembre 1999, con i quali viene lapidariamente (e senza esauriente motivazione) postulata la riapertura del negozio (inc. MP doc. _), tanto da apparire dubbia la loro ricevibilità quali istanze di dissequestro;\n- abbondanzialmente, il reclamo dovrebbe comunque essere respinto, almeno parzialmente, nel merito. Il denaro confiscato è quasi tutto (“per almeno il 90%”, verbale di polizia 30 novembre 1999 ore 16.48 dell’accusato __________, allegato al rapporto d’arresto, cit., p. 3) manifestamente provento di reato, e come tale passibile di definitiva confisca ai sensi dell’art. 59 cpv. 1 CPS. Eventuali ristrettezze economiche in cui venissero a trovarsi gli accusati reclamanti non sono da annoverarsi fra i motivi che impediscono per principio la confisca; e per evitare che venga vanificata la possibilità per la corte di eventualmente decidere diversamente (rinunciando, eventualmente in parte, alla confisca, v. art. 59 cfr. 1 cpv. 2 ultima frase CPS), il mantenimento del sequestro deve essere garantito fino al giudizio di merito;\n- quanto alla liberazione del negozio, va detto che già in sede di osservazioni al reclamo (cit., p. 2) il Procuratore Pubblico anticipava la possibilità di accogliere la richiesta dei reclamanti, come già fatto in altri casi. Ed a verbale MP 3 dicembre 1999 (inc. MP doc. _ per __________, p. 5; doc. _ per __________, p. 6) erano state anticipate le condizione per una ripresa dell’attività del negozio. Ora, premesso che al momento dell’inoltro del reclamo la perentoria richiesta degli accusati reclamanti appariva affrettata, ribadito che – in quanto fondato sulla censura di ritardata giustizia – il presente gravame non è sufficientemente motivato, ciò che ne impedisce l’accoglimento su questo punto, va pur ammesso che nulla sembra ormai ostare alla restituzione del negozio agli accusati: il magistrato inquirente non fa segnatamente valere precise necessità istruttorie. E se il suo timore che i reclamanti possano ricadere nei reati già inquisiti, poiché il commercio dei soli prodotti leciti non garantirebbe loro sufficienti entrate (v. osservazioni, cit., p. 1 in fine), non appare del tutto infondato, va pur detto che tale timore non giustifica ancora che nei confronti di __________ e __________ – persone, lo si ricorda, incensurate (inc. MP, doc. _) e che hanno effettivamente collaborato durante l’inchiesta – venga ritenuto un pericolo di recidiva tale da giustificare il mantenimento della chiusura del negozio;\n- nonostante la reiezione in ordine del presente gravame, allora, il Procuratore Pubblico è invitato ad evadere la richiesta di liberazione del negozio con la dovuta sollecitudine, dandovi seguito favorevole salvo sussistenza di ulteriori necessità istruttorie;\n- in conclusione, il reclamo deve essere respinto in ordine, con la presente decisione impugnabile alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione; l’esito sostanziale del reclamo giustifica che si prescinda dal prelevare tassa e spese di giudizio, comunque senza attribuzione di ripetibili.\nrichiamati i citati articoli di legge e gli artt. 280 ss. CPP\ndecide:\n1. Il reclamo 14/16 dicembre 1999 di __________ e __________ contro gli ordini di perquisizione e sequestro 30 novembre 1999 è irricevibile.\n2. Non si prelevano tassa né spese di giustizia. Non si attribuiscono ripetibili.\n3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione:\n- avv. __________, per sé e per i reclamanti, con copia delle osservazioni del magistrato inquirente;\n- Procuratore Pubblico avv. __________, con l’inc. MP 7378/99/PE di ritorno.\ngiudice __________"}