{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-80003_2000-02-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56891&nX40_KEY=4933339&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3a20dadd07193e4cabd5b65572c68045"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.80003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.02.2000 INC.1999.80003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.02.2000 INC.1999.80003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.02.2000 INC.1999.80003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:19:51", "Checksum": "cdd78194f4161490477ec1edc04c680d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.02.2000 INC.1999.80003\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nche\n- gli accusati reclamanti, conviventi e cointeressati nella gestione del canapaio __________ – lui quale titolare, lei quale venditrice – , sono stati arrestati in data 30 novembre 1999 in quanto sospetti autori dei reati menzionati in ingresso (v. rapporto d’arresto 30 novembre 1999, inc. GIAR 800.99.1 doc. _).Il giorno successivo, questo giudice ha confermato l’arresto, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa (v. inc. GIAR cit., doc. _; inc. GIAR 801.99.1 doc. _ per __________);\n- l’accusa nei loro confronti è di avere venduto canapa, fra l’altro anche a minorenni, nella consapevolezza che era destinata ad essere fumata – accusa che i reclamanti hanno subito ammesso essere fondata (v. verbale GIAR 1° dicembre 1999, cit., p. 2);\n- contestualmente all’arresto dei due reclamanti, il magistrato inquirente ha disposto la perquisizione dei locali a loro disposizione ed il conseguente sequestro dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, nonché del ragguardevole importo di denaro parimenti trovato nella disponibilità primariamente di __________ (v. rapporto d’arresto 30 novembre 1999, inc. GIAR 800.99.1 doc. _, p. 2-3);\n- con il reclamo qui in discussione, gli accusati, ricordata la loro collaborazione, evidenziano l’assenza di esigenze d’inchiesta tali da giustificare il mantenimento del sequestro (v. reclamo, cit., pti. 3 a 6, p. 3-4). Definiscono “timori di recidiva del tutto destituiti di fondamento” (loc. cit., pto. 6 p. 4), e sottolineano come il protrarsi della chiusura del negozio peggiori non solo la loro situazione economica, ma anche quella psicofisica (loc. cit., pti. 7 e 8, p. 4-5). Ne deducono il carattere vessatorio del mantenimento del sequestro (loc. cit., pto. 9 p. 5-6);\n- dal canto suo il Procuratore Pubblico, nelle proprie osservazioni (inc. GIAR 800.99.3 doc. _), giustifica l’avvenuto sequestro del negozio con il carattere di strumento di reato del medesimo, e motiva il perdurare del sequestro con l’evidente pericolo di recidiva, desumibile dalla richiesta di riprendere la propria attività commerciale reiteratamente formulata dai reclamanti, richiesta che va valutata nella consapevolezza che “in questo ramo d’attività non si campa con la vendita di vestiti, corde, cosmetici ed alimentari (tra l’altro mercanzia in gran parte inesistente nell’assortimento del negozio!)” (loc. cit., p. 1). Pacifico sarebbe il sequestro del denaro, riconosciutamente per la maggior parte provento dell’attività illecita contestata agli accusati, ed ingiustificata sarebbe la richiesta di dissequestrarne almeno fr. 5'000.— (loc. cit., p. 2);\n- pur nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii). Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi (“Surrogate”, v. Schmid, cit., pto. 4.3.2, p. 334 ss.). Completamente rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se - pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS - i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, cit., pto. 4.4.1, p. 339). Infine, la misura può essere ordinata non solo nei confronti dell’autore, bensì anche di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del reato, a meno che non trovino applicazione le eccezioni contemplate all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS (art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, cit., pto. 4.3.3, p. 336 ss.). Per non vanificare la portata di questa norma, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro di tali beni a titolo probatorio, confiscatorio (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, cit., pto. 6.3, p. 362) oppure risarcitorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS);\n- un ordine di perquisizione e sequestro bancario può rappresentare un attentato ai diritti personali, o causarne un pregiudizio. Come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.);"}