ritenuto come l'impugnativa non fosse destituita di fondamento, anzi, la stessa avrebbe dovuto essere accolta alla luce dello stadio della procedura e dell'assenza di validi motivi prioritari per opporsi all'esame integrale, si giustifica l'attribuzione al reclamante di un'indennità per ripetibili (osservato come, in caso di concessione del gratuito patrocinio - vista la pendenza dell'istanza 9 dicembre 1999 della difesa - l'importo delle ripetibili sarà computato nella nota d'onorario che verrà ammessa); P.q.m. visti gli artt. 280 e segg. e gli artt. 157 e segg. nonché 161 e segg. CPP; decide: