Si tratta quindi di un contatto stretto con il congiunto già implicato in un illecito e ciò da parte di un accusato estremamente reticente ed anzi fortemente minaccioso nei confronti di un chiamante in causa. A ragione quindi il PP, ritenuto anche la particolare omertà dell'ambiente in cui l'accusato si è mosso, ha limitato il colloquio (che a ben vedere poteva anche non essere concesso). La limitazione appare del tutto rispettosa del principio di proporzionalità ed è adeguata allo scopo che l'arresto si prefigge.