Il PP può limitare, a questo stadio della procedura, i contatti dell'accusato - privato della sua libertà - con l'esterno. La limitazione deve permettere di assicurare lo scopo dell'arresto e deve permettere il mantenimento della disciplina nelle carceri (Rusca, Salmina e Verda, op. cit. pag. 407). La restrizione deve essere rispettosa del principio di proporzionalità. Per quanto riguarda i colloqui liberi con la patrocinatrice gli stessi sono stati limitati dal PP con l'argomentazione che l'istruttoria è agli inizi e vede implicati diversi detenuti. Pur essendo generica la motivazione appare di per sé sufficiente. La decisione é del 20 dicembre 1999.