La limitazione deve poi essere rispettosa del principio di proporzionalità e deve, per quanto possibile, essere tolta rispettivamente ridotta progressivamente con l'avanzare della fase istruttoria semmai dopo i chiarimenti intervenuti e le precise contestazioni. La possibilità di avere colloqui liberi con l'accusato compete unicamente al suo difensore mentre il contatto tra l'accusato e terze persone è disciplinato dall'art. 104 cpv. 4 CPP. Il PP può limitare, a questo stadio della procedura, i contatti dell'accusato - privato della sua libertà - con l'esterno.