Casagrande 1997, pag. 172 e segg.) mentre la regola appare quella della libertà di contatto tra patrocinatore ed accusato privato della sua libertà e ciò al fine di permettere una efficace difesa. Limitazioni debbono trovare fondamento in concreti e comprovati motivi d'inchiesta o di sicurezza che debbono essere esplicitamente indicati, fatte salve eccezioni, al patrocinatore non bastando generico rinvio ad esigenze istruttorie. La limitazione deve poi essere rispettosa del principio di proporzionalità e deve, per quanto possibile, essere tolta rispettivamente ridotta progressivamente con l'avanzare della fase istruttoria semmai dopo i chiarimenti intervenuti e le precise contestazioni.