6.1. La procedura penale sancisce il principio della libertà dei colloqui tra accusato e difensore, si tratta di libertà che non è assoluta, ma soggetta a restrizioni che trovano il loro fondamento in ragioni di inchiesta. La dottrina rammenta come la sorveglianza od il divieto stesso di colloqui deve costituire l'eccezione (Rusca, Salmina e Verda: Commento del Codice di procedura penale ticinese, Ed. Casagrande 1997, pag. 172 e segg.) mentre la regola appare quella della libertà di contatto tra patrocinatore ed accusato privato della sua libertà e ciò al fine di permettere una efficace difesa.