L’art. 104 cpv. 3 CPP precisa poi che il prevenuto è sottoposto unicamente alle restrizioni della libertà che sono indispensabili per assicurare lo scopo dell’arresto e per mantenere la disciplina nelle carceri, mentre l’art. 176 cpv. 2 CPP sancisce espressamente il principio della proporzionalità nell’esecuzione del carcere preventivo (sentenza CRP, loc. cit.). Competente per ordinare le condizioni di detenzione durante il carcere preventivo è il Procuratore Pubblico (art. 40 cpv. 1 REPMS; sentenza CRP 15 febbraio 1999, cit.