5.1. Come evocato in recente decisione di questo Ufficio (GIAR 582.98.7 del 22 marzo 1999, pag. 8, vedi anche GIAR 991.98.5/6 del 6 maggio 1999) il codice di procedura penale ticinese non definisce il luogo di esecuzione della carcerazione preventiva dell’accusato. L’art. 104 CPP (Esecuzione dell’arresto) precisa unicamente che l’arrestato è di regola separato dai detenuti in espiazione di pena (cpv. 2), mentre l’art. 4 della Legge cantonale sull’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti (LEPMS) dispone segnatamente che i prevenuti “sono assegnati al penitenziario: nella sezione denominata carcere giudiziario cantonale”.