Tali restrizioni sono di principio (fatte salve le eccezioni dovute all’ampiezza temporale dei fatti sottoposti ad inchiesta rispettivamente riservate le fattispecie che coinvolgono numerose persone) sempre meno giustificate quanto più sia avanzata l'inchiesta in ossequio del principio di proporzionalità. A prescindere dai motivi istruttori discussi, il diritto di accesso agli atti può essere limitato anche in virtù di considerazioni di tutt'altro genere. È il caso, segnatamente, quando la vittima, per la natura dei reati in discussione, gode dell'accresciuta protezione conferitale dalla LAV (RS 312.5), situazione questa qui non in discussione.