129 [1996], nr. 104 a 106, con ulteriori rinvii) il suo preteso diritto di accesso agli atti non è assoluto né in senso temporale (ovvero: indiscriminato accesso agli atti d'inchiesta sin dall'inizio) né in senso materiale: lo dice chiaramente l'art. 60 cpv. 2 ultima frase CPP, che riserva “contrarie esigenze d'inchiesta” ravvisabili segnatamente nella necessità di ovviare a pericolo di collusione e d'impedire che l'accusato, ottenuta preventiva conoscenza delle deposizioni altrui, abbia il tempo di preparare (ed eventualmente concordare con il difensore) una propria linea difensiva (v. Rep. 129 [1996], nr. 104 p. 325)” (decisione 11 settembre 1998 in re B.E., inc. GIAR 582.98.3, p. 2‑3.).