{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-01-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-78903_2000-01-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56821&nX40_KEY=4933341&nTrefferzeile=61&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "454ed0aac016abf5a5b0e00dbdd2d983"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.78903"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 04.01.2000 INC.1999.78903"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 04.01.2000 INC.1999.78903"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 04.01.2000 INC.1999.78903"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:35:47", "Checksum": "89241a8b646cbf4a7da34ace8d164300", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 04.01.2000 INC.1999.78903\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.1.\nLa procedura penale sancisce il principio della libertà dei colloqui tra accusato e difensore, si tratta di libertà che non è assoluta, ma soggetta a restrizioni che trovano il loro fondamento in ragioni di inchiesta. La dottrina rammenta come la sorveglianza od il divieto stesso di colloqui deve costituire l'eccezione (Rusca, Salmina e Verda: Commento del Codice di procedura penale ticinese, Ed. Casagrande 1997, pag. 172 e segg.) mentre la regola appare quella della libertà di contatto tra patrocinatore ed accusato privato della sua libertà e ciò al fine di permettere una efficace difesa. Limitazioni debbono trovare fondamento in concreti e comprovati motivi d'inchiesta o di sicurezza che debbono essere esplicitamente indicati, fatte salve eccezioni, al patrocinatore non bastando generico rinvio ad esigenze istruttorie. La limitazione deve poi essere rispettosa\ndel principio di proporzionalità e deve, per quanto possibile, essere tolta rispettivamente ridotta progressivamente con l'avanzare della fase istruttoria semmai dopo i chiarimenti intervenuti e le precise contestazioni.\nLa possibilità di avere colloqui liberi con l'accusato compete unicamente al suo difensore mentre il contatto tra l'accusato e terze persone è disciplinato dall'art. 104 cpv. 4 CPP. Il PP può limitare, a questo stadio della procedura, i contatti dell'accusato - privato della sua libertà - con l'esterno. La limitazione deve permettere di assicurare lo scopo dell'arresto e deve permettere il mantenimento della disciplina nelle carceri (Rusca, Salmina e Verda, op. cit. pag. 407). La restrizione deve essere rispettosa del principio di proporzionalità.\nPer quanto riguarda i colloqui liberi con la patrocinatrice gli stessi sono stati limitati dal PP con l'argomentazione che l'istruttoria è agli inizi e vede implicati diversi detenuti. Pur essendo generica la motivazione appare di per sé sufficiente. La decisione é del 20 dicembre 1999. Dopo tale data il PP ha proceduto a due verbali di confronto tra l'accusato e __________ rispettivamente con __________. Se le necessità istruttorie limitative di colloqui liberi tra accusato e difensore potevano apparire sufficienti e giustificate alla data della decisione gli ulteriori verbali a confronto, in uno con la limitazione all'accesso integrale agli atti per la difesa, sono oggi sufficiente garanzia per il PP di raccolta serena delle prove. La limitazione non appare più rispettosa del principio di proporzionalità e, con il negato integrale accesso agli atti, risulta eccessivamente ostativa per un attivo esercizio dei diritti della difesa.\nSu questo specifico punto il gravame va quindi accolto ed all'avv. __________ dovranno quindi essere concessi colloqui non sorvegliati con l'accusato (fatte salve nuove emergenze e motivi di sicurezza che potrebbero insorgere).\nPer quanto concerne il desiderato colloquio libero tra l'accusato e suo zio __________ va osservato come il magistrato d'accusa non abbia negato il colloquio ma lo abbia ammesso sorvegliato. __________ ha già delinquito con l'accusato suo nipote (come alla condanna del Pretore di Lugano agli atti) e presso lo stesso zio l'accusato aveva trovato albergo (tanto che le autorità competenti in materia di asilo avevano inizialmente stralciato la domanda d'asilo di __________ ritenendolo irreperibile). Si tratta quindi di un contatto stretto con il congiunto già implicato in un illecito e ciò da parte di un accusato estremamente reticente ed anzi fortemente minaccioso nei confronti di un chiamante in causa. A ragione quindi il PP, ritenuto anche la particolare omertà dell'ambiente in cui l'accusato si è mosso, ha limitato il colloquio (che a ben vedere poteva anche non essere concesso).\nLa limitazione appare del tutto rispettosa del principio di proporzionalità ed è adeguata allo scopo che l'arresto si prefigge.\n7.\nSulla scorta di quanto precede il gravame va quindi respinto nella misura in cui è rivolto contro la decisione che nega il trasferimento presso il PCT di __________, contro la decisione di diniego di totale accesso agli atti e di libero colloquio con lo zio __________. Il gravame contro la mancata concessione di colloqui liberi tra accusato e difesa è invece accolto.\nAvverso la decisione di reiezione dell’impugnativa riferita al trasferimento dell'accusato presso il PCT è data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello come ammesso da questo giudice nella decisione 977.93.3 pag. 6 con riferimento ai lavori preparatori (Rapporto della commissione speciale del 22 luglio 1992 pag. 79) e come confermato dalla CRP nella decisione 79/94 in cui si rammenta come “… la CRP è competente … a statuire sui ricorsi contro decisioni del GIAR che riguardano il regime carcerario, rispettivamente il luogo di detenzione preventiva, allorquando il ricorrente censura il carattere vessatorio della misura, oppure il fatto che la medesima sarebbe” posta “in atto allo scopo di estorcere una confessione al detenuto” (con richiamo della sentenza CRP 7 gennaio 1988 in re RP).\nPer il resto la decisione di questo Giar è definitiva.\n"}