{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-01-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-78903_2000-01-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56821&nX40_KEY=4933341&nTrefferzeile=61&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "454ed0aac016abf5a5b0e00dbdd2d983"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.78903"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 04.01.2000 INC.1999.78903"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 04.01.2000 INC.1999.78903"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 04.01.2000 INC.1999.78903"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:35:47", "Checksum": "89241a8b646cbf4a7da34ace8d164300", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 04.01.2000 INC.1999.78903\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nN. 789.99.3 R Lugano, 4 gennaio 2000\nN. 789.99.4 R\nN. 789.99.5 R\nN. 789.99.6 R\nIL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO\nDELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO\n___________\nsedente per statuire sul reclamo 23 dicembre 1999 formulato da:\n__________, c/o Carceri pretoriali di Bellinzona\n(patrocinato dall'avv. __________)\ncontro la decisione 20 dicembre 1999 del PP avv. __________ con cui è stato negato un colloquio libero tra l'accusato e lo zio, con cui è stato negato il trasferimento dell'accusato presso il PCT, negato l'accesso libero all'incarto alla patrocinatrice e negato il permesso di colloqui liberi e permanenti tra accusato e patrocinatrice;\nlette le osservazioni 27 dicembre 1999 del PP avv. __________ con cui si postula la reiezione del gravame;\navuti gli atti a disposizione, considerato\nin fatto ed in diritto:\n1.\nI fatti posti alla base della fattispecie sono nella sostanza noti alle parti. __________ è stato arrestato il 27 novembre 1999 siccome accusato di tentato omicidio, lesioni gravi, sub. semplici con strumento pericoloso. Nel corso dell'istruttoria il magistrato d'accusa ha esteso l'accusa nei confronti di __________ per titolo di infrazione alla LF concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri (per l'entrata illegale commessa il 26 dicembre 1995 dall'accusato al momento della sua entrata in Svizzera) e per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (come al verbale del 17 dicembre 1999 dinanzi al magistrato d'accusa in presenza del difensore). Nella sostanza __________ è accusato di avere accoltellato, presso il Bar __________ il 27 novembre 1999, __________ ed è pure accusato di avere fornito, in particolare a tale __________ nonché ad altre persone, un importante quantitativo\ndi eroina. Il PP ha interrogato personalmente l'accusato posto pure a confronto con __________ e con __________, nei confronti del quale ha espresso gravi minacce.\nIn chiusura del verbale di interrogatorio del 17 dicembre 1999 dinanzi al PP la difesa di __________ ha chiesto che venisse concesso l'integrale accesso agli atti, colloqui liberi tra accusato e difensore, trasferimento dell'accusato presso il PCT e colloquio libero tra __________ e lo zio __________. Il magistrato ha evaso le domande con la decisione 20 dicembre 1999 qui impugnata respingendo in toto le richieste difensive. In particolare egli ha negato il colloquio libero tra zio e nipote motivando la sua decisione con motivi istruttori. Egli ha sì concesso un colloquio ma sorvegliato e da concordare con i preposti funzionari di polizia. D'altro canto anche il trasferimento dell'accusato al PCT è stato negato per la presenza presso il carcere di altre persone coinvolte nell'inchiesta. Sempre in virtù di motivi istruttori il magistrato d'accusa ha negato l'integrale accesso agli atti alla difesa limitando lo stesso ai verbali dell'accusato ed ha pure limitato i colloqui imponendo la sorveglianza degli stessi.\n2.\nCon atto del 23 dicembre 1999 la difesa di __________ si è aggravata a questo giudice impugnando, con un unico atto, tutte e quattro le decisioni del PP. Per la patrocinatrice l'accesso integrale agli atti appare di massima importanza per una corretta difesa. L'avv. __________ lamenta inoltre il fatto di avere potuto consultare gli atti poco prima della verbalizzazione a conferma da parte del magistrato d'accusa e limitatamente ai verbali dell'accusato stesso. Anche per quanto attiene alla possibilità di avere liberi colloqui tra accusato e difensore l'avv. __________ lamenta la restrizione come inammissibile soprattutto laddove non venga concesso integrale accesso agli atti. I diritti della difesa verrebbero quindi eccessivamente limitati. Anche in merito al trasferimento al PCT la difesa contesta la decisione del magistrato d'accusa ritenuto come \"altre\" persone coinvolte nelle indagini già si troverebbero presso questa struttura. Per quanto attiene al colloquio con lo zio la difesa si rimette al prudente giudizio del Giar con l'invito alla necessaria verifica delle restrizioni poste in atto dal PP.\nDal canto suo il magistrato d'accusa si oppone all'accoglimento del gravame con motivazioni che, se del caso, verranno qui di seguito riprese. Il PP evidenzia come l'istruttoria coinvolga diverse persone, anche recentemente arrestate, ciò che impone - visto anche l'atteggiamento processuale assunto dall'accusato - particolare prudenza sia per quanto attiene ai contatti con l'esterno sia per quanto riguarda trasferimento presso il PCT.\n3.\nIl gravame in discussione, che si giustifica di evadere con un’unica decisione per ragioni di economia, pone quattro distinte questioni valutate dal PP con la sua misura del 20 dicembre scorso, riferite alla problematica della mancata concessione di colloquio libero con lo zio, della mancata concessione di colloqui liberi con la patrocinatrice ed accesso agli atti e del mancato trasferimento dell'accusato presso il PCT. Si giustifica analizzare distintamente le questioni.\n4. Accesso agli atti\n"}