6. L’istanza, che sin dall'inizio non presentava possibilità di accoglimento alla luce della prassi giudiziaria di questo ufficio che trova conforto nella giurisprudenza della CRP (ed anche in quella del TF), va allora respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP). Per i quali motivi, richiamati i citati articoli di legge, decide: 1. L’istanza di libertà provvisoria 25/29 febbraio 2000 formulata dal sedicente __________ è respinta. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3.