La fase istruttoria si è svolta senza sostanziale soluzione di continuità nonostante l'accusato non sia stato interrogato (come sottolinea la difesa) per due mesi. L'accusato è senz'altro a conoscenza del fatto che costituiscono istruttoria non solo i suoi verbali di interrogatorio ma anche le verbalizzazioni dei testi, la ricerca delle denunce di furto, l'identificazione delle parti lese, l'acquisizione delle informazioni atte all'identificazione dei correi, la ricerca della refurtiva, … . Il semplice "non interrogare" non può assurgere, in questa fattispecie, a doglianza per diniego di giustizia o violazione del principio di celerità.