4.3 Per quanto concerne l'evocato pericolo di recidiva, si ricorda come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (Mario LUVINI, in REP 1989, pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7).