{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-06-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-78305_2000-06-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56988&nX40_KEY=4933331&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d97482d013542b539617b1cd5c36ee10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.78305"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 21.06.2000 INC.1999.78305"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 21.06.2000 INC.1999.78305"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 21.06.2000 INC.1999.78305"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:40:51", "Checksum": "8aa67c713afff5b2882a397a468d8960", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 21.06.2000 INC.1999.78305\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.1\nIn presenza delle ammissioni\ndell'accusata di avere non solo acquistato cocaina per proprio consumo, ma\nanche di averne venduta e di aver prestato aiuto per\ntrasporto, occultamento e consegna di non indifferenti quantitativi di tale\nstupefacente, come ricordato sopra, non v'è altro da aggiungere per ritenere\ndata l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, per una\nfattispecie complessiva comunque di certa gravità, vuoi per la reiterazione,\nvuoi per i quantitativi.\n4.2\nSicuramente vi è pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, il comportamento processuale di __________ non essendo stato né immediatamente né compiutamente collaborativo (come già rilevabile nello svolgimento della precedente inchiesta: v. incarto ACC 77 2000): in proposito si vedano i contenuti del verbale del 15 giugno 2000 dinnanzi alla Procuratrice pubblica e segnatamente i circostanziati addebiti formulati dalla magistrata inquirente e le risposte fornite dall'accusata, a ribadire minori acquisti rispetto ai dati indicati dai fornitori, di principio con maggior verosimiglianza in quanto costituenti aggravio personale. Ed acquisti di certo rilievo devono corrispondere a vendite di fronte al contenuto consumo proprio quantificato dall'accusata.\nSono allora sicuramente necessari confronti ed acquisizione di nuovi riscontri per una completa definizione della verità.\n4.3\nPer quanto concerne l'evocato pericolo di recidiva, si ricorda come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (Mario LUVINI, in REP 1989, pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7).\nNella valutazione di questo presupposto pesa in modo determinante e negativo la ricaduta nello stesso reato in pendenza di procedimento per rilevanti e ripetute fattispecie criminose e dopo quasi tre settimane di carcere preventivo. __________ ha così dimostrato di non aver tratto nessun insegnamento per un corretto comportamento, né al limite di prudenza e di rispetto. E ancora neppure è stata trattenuta dalla ripresa di consumo e di traffici (con finalizzate trasferte) dalla presenza e dalle esigenze del figlio in prima elementare.\nIn questa situazione, per ovviare\na concreta paventata recidiva, a nulla serve la revoca della licenza di\ncondurre (peraltro già disposta con risoluzione 31 maggio 2000 della Sezione\ndella circolazione, doc. _), mentre è illusorio un\ncontrollo da parte dei genitori, come ancora ribadito nelle osservazioni al\npreavviso negativo, tanto più che l'accusata non vivrebbe con loro, ma \"nella\ncasa a fianco\" (v. la prodotta dichiarazione 9 giugno 2000), e non ha\nnessuna prospettiva di lavoro, almeno secondo quanto risultante dagli atti e\ndall'istanza in discussione.\n5.\nSono umanamente comprensibili le apprensioni per il figlio __________, ma non possono prevalere sulle dispiegate esigenze processuali (senza necessità di approfondire o di commentare l'affermazione della sorella di __________ di avere \"in custodia\" il piccolo __________, perché l'accusata \"vive da sola\": telefax 7 aprile 2000 di __________ alla Procuratrice pubblica, doc. _).\nD'altro canto il carcere preventivo sin qui sofferto e prevedibile sino al dibattimento, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante il comportamento processuale dell’accusata, è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto del complesso dei fatti da accertare e delle persone coinvolte (mentre eventuali problemi di salute quali \"forti dolori alle gambe\" sfuggono ad apprezzamento in questa sede).\n6.\nL’istanza - a dire il vero poco corrispondente alla realtà processuale e motivata nei minimi termini- è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).\nPer i quali motivi,\nrichiamati i citati articoli di legge,\ndecide:\n1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta.\n2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.\n3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione:\n- lic. iur. __________, per sé e per l’istante;\n- Procuratrice pubblica dott. __________, sede (con copia delle osservazioni dell’istante e con gli atti dell’incarto MP 2327/2000 di ritorno).\n5. Comunicazione al Presidente della Corte delle Assise correzionali (con l'inc. 2000/119 di ritorno).\ngiudice __________"}