{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-06-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-78305_2000-06-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56988&nX40_KEY=4933331&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d97482d013542b539617b1cd5c36ee10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.78305"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 21.06.2000 INC.1999.78305"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 21.06.2000 INC.1999.78305"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 21.06.2000 INC.1999.78305"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:40:51", "Checksum": "8aa67c713afff5b2882a397a468d8960", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 21.06.2000 INC.1999.78305\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nN. 783.99.5 L (R) Lugano, 21 giugno 2000\nIL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO\nDELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO\n__________\nsedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 13 giugno 2000 da\n__________, attualmente presso le carceri pretoriali di __________\n(patrocinata dal lic. iur __________)\ne qui trasmessa con preavviso negativo il 19 giugno 2000 dalla Procuratrice pubblica dott. __________;\nviste le osservazioni odierne dell'accusata che si conferma in motivazioni e conclusioni dell'istanza;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto e considerato\nin fatto e in diritto:\n1.\n__________ è stata arrestata il 6 aprile 2000, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di infrazione e contravvenzione alla violazione della legge federale sugli stupefacenti, con precisazione ed estensione - a verbale 15 giugno 2000 dinnanzi alla Procuratrice pubblica (pag. 3) - alla circostanza della ripetizione degli stessi reati.\nAl primo interrogatorio (verbale di polizia 6 aprile 2000, annesso al rapporto di arresto doc. _ dell'inc. MP 2327/2000), \"dopo non poche reticenze\", l'accusata ha riconosciuto di aver venduto circa 5 g. di cocaina, di averne offerti altrettanti e di aver concorso al trasporto di tale droga, a partire dalla fine dello scorso anno avendo riallacciato i contatti con __________, prevenuta nelle sue stesse condizioni, e quindi i suoi consumi. Come da ultimo riassunto nel verbale 15 giugno 2000 dinnanzi alla magistrata inquirente, anche a conferma di precedenti verbali di polizia, __________ ha precisato rispettivamente aggiunto di aver indirizzato acquirenti verso __________ (in proposito si veda anche il verbale 7 aprile 2000 dinnanzi al giudice dell'arresto, doc. _), di aver accompagnato - conducendo la propria automobile - quest'ultima nel trasporto di 50 g. di cocaina da __________ a __________ e di aver detenuto al proprio domicilio e poi trasportato per la riconsegna 150 g. di cocaina appartenente a terzi.\nGiova ricordare che __________ già fu oggetto di analogo procedimento con arresto dal 26 novembre al 14 dicembre 1999 e deferimento alla Corte delle Assise correzionali con atto di accusa del 12 aprile 2000 per infrazione aggravata, semplice e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e ripetuto furto, reati in parte commessi in correità con altri.\n2.\nL'istanza di libertà provvisoria è fondata essenzialmente sulla situazione \"molto preoccupante\" del figlio dell'accusata, __________, nato nel 1993, che soffre nel contempo la latitanza affettiva del padre ed ancor più l'assenza della madre, con conseguenti problemi scolastici e comportamentali. Per il rimanente e senza contestazione dell'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, si ha che il paventato pericolo di recidiva può essere ovviato con altre misure \"quali ad esempio la revoca della patente o il controllo strettissimo e rigoroso da parte dei genitori\" (ed in proposito viene prodotta corrispondente dichiarazione datata 9 giugno 2000), che i fatti hanno potuto essere ricostruiti per \"l'atteggiamento di collaborazione\" dell'accusata e che il carcere preventivo sin qui sofferto è eccessivo per rispetto alle condizioni fisiche di quest'ultima.\nNell'esprimere preavviso negativo all'istanza, la Procuratrice pubblica evidenzia l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, concernenti anche fattispecie derivate da altre emergenze istruttorie e da contestare all'accusata, ovviamente senza pericolo di collusione. I precedenti, sfociati nell'atto di accusa del 12 aprile 2000 ed in corso di istruttoria quando __________ ha ripreso a trafficare cocaina, fanno poi \"macroscopico\" il pericolo di recidiva.\nLe osservazioni dell'accusata nulla aggiungono di significativo a quanto sostenuto nell'istanza.\n3.\nL'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, particolarmente intesi quale tema di collusione, e il pericolo di recidiva.\nL'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).\nI menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).\nEd anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).\n4.\nSufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà.\n"}