Non si vede come la documentazione fiscale, che ha precisi e noti scopi (ed ha precisi e specificati contenuti) possa in qualche modo fornire al Consorzio le informazioni volute ossia l'accertamento di "eventuali operazioni compiute con i soldi" provento di reato. Non sembra infatti deducibile dagli incarti fiscali completi dell'accusato, e tantomeno di quello dei figli, l'uso di specifici importi di danaro e la loro provenienza stante la natura ricapitolativa della dichiarazione fiscale. A prescindere dall'insufficiente motivazione la prova offerta va anche respinta per l'assenza di sufficiente rilevanza e pertinenza.