{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-03-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-72205_2000-03-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56930&nX40_KEY=4933336&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d4077cb6b5d987107e1ecfe4ec3f9709"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.72205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.03.2000 INC.1999.72205"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.03.2000 INC.1999.72205"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.03.2000 INC.1999.72205"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:38:19", "Checksum": "3dcff70f8ffeed92b31b9343b9b1bfb9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.03.2000 INC.1999.72205\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.\nLa difesa di __________, non contenta per l'ammissione solo parziale delle sue richieste, ha inoltrato il gravame in discussione in cui, in maniera succinta, ripropone parte delle prove offerte con l'istanza del 21/23 febbraio 2000 rilevandone la novità, la rilevanza e motivazione sufficiente. In realtà il reclamo appare stringato all'eccesso e non viene formulato un petitum, dalle motivazioni si desume l'intenzione di ottenere l'audizione delle signore __________, __________, __________, nonché dei medici __________ e __________ rispettivamente dei testi __________ e __________. In particolare, secondo __________, sarebbe opportuno riassumere in sede predibattimentale, le signore __________ e __________ già interrogate dalla polizia siccome le stesse non sarebbero state interrogate in sua presenza e di conseguenza alle stesse non sarebbe stato possibile porre domande. La signora __________ sarebbe stata nell'appartamento della vittima il giorno 17 (si presume dell'ottobre 1999), i medici __________ e __________ potrebbero deporre in merito alle visite effettuate alla vittima \"… e ciò sia per quanto riguarda gli ematomi ed i piccoli graffi … trovati sulle gambe … sia per l'esame ginecologico\" la difesa non avendo potuto porre alcuna domanda. La difesa ribadisce poi l'esigenza di interrogare __________, __________ e __________ poiché gli stessi avrebbero \"assistito e visto\" (senza specifica dei fatti di cui sarebbero personalmente testimoni). La difesa rinuncia invece espressamente all'audizione del fratello dell'accusato.\nLa pubblica accusa chiede la reiezione dell'impugnativa osservando che le deposizioni già raccolte sono agli atti ed i testi potranno essere interrogati al dibattimento processuale. Le deposizioni che si vogliono raccogliere non sarebbero di testi diretti (vicini d'appartamento) e non potendo mutare la decisione di rinvio a giudizio che il magistrato d'accusa intende emanare non appena possibile.\nAnche la vittima signora __________ ha postulato la reiezione dell'impugnativa. La parte lesa osserva come le prove offerte siano irrilevanti.\n3.\nPer meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).\nSe, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito (v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).\n"}