6. Visto quanto precede l’istanza di libertà provvisoria va respinta con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 litt. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione. Pqm, visti le norme procedurali citate e gli artt. 284 e segg. CPP; decide: 1. L'istanza di libertà provvisoria formulata da __________ in data 21 gennaio 2000 è respinta. 2. Non si percepiscono tasse e spese. 3. Avverso la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione. 4.