A non averne dubbio si tratta di indizi sufficienti, come d'altra parte giĆ  ritenuto dalla CRP nella sentenza 26 novembre 1999 che annovera tra gli indizi le parziali ammissioni dell'accusato stesso contenute nel primo verbale di interrogatorio (con ammissione di una costrizione della vittima in camera "chiudendo la porta a chiave" e quindi di una coazione), indizi tali da giustificare il mantenimento della detenzione preventiva stanti un concreto rischio di collusione ed inquinamento probatorio ed un rischio di fuga. 4.2. Rischio di collusione e di inquinamento probatorio