che il reclamo va quindi stralciato nella misura in cui è divenuto privo di oggetto e per il resto respinto. Non si percepiscono tasse e spese e non si allocano ripetibili. P.q.m. visti gli artt. 280 e segg. CPP decide: 1. Il reclamo 17/20 dicembre 1999 formulato da __________, nella misura in cui non sia divenuto privo d'oggetto e stralciato, è respinto. 2. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili. 3. La presente decisione è definitiva. 4. Intimazione: - al reclamante __________ tramite l'avv. __________; - al Procuratore Pubblico avv. __________. giudice Ivano Ranzanici