N. 722.99.3 R Lugano, 5 gennaio 2000 IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO __________ sedente per statuire sul reclamo 17/20 dicembre 1999 formulato da __________, c/o Celle pretoriali di __________ (patr. dall'avv. __________) contro la decisione 15 dicembre 1999 del Procuratore Pubblico avv. __________ di ordinare una perizia psichiatrica e contro omissioni del Procuratore Pubblico avv. __________; letto lo scritto 3 gennaio 2000 del Procuratore Pubblico accompagnato dalla comunicazione 30 dicembre 1999 all'avv. __________ e da questi sottoscritta; avuti a disposizione gli atti formanti l'inc. 6663/1999; considerato in fatto ed in diritto: - che __________ è stato arrestato in data 29 ottobre 1999 siccome accusato di violenza carnale, sequestro di persona, coazione, minaccia, vie di fatto e lesioni semplici; - che l'arresto, confermato dal Giar, è stato protetto dalla Camera dei Ricorsi Penali con sentenza 26 novembre 1999; - che l'istruttoria è stata delegata alla Polizia Cantonale; - che il Procuratore Pubblico avv. __________ ha ordinato l'erezione di una perizia psichiatrica con termine al dott. __________ scadente al 31 gennaio p.v. per rassegnare il referto; - che l'accusato impugna, con atto del 17 dicembre 1999, la decisione 15 dicembre 1999 di erezione della perizia e si aggrava contro "le omissioni (del) … Procuratore Pubblico in relazione alla pendente inchiesta"; - che il Procuratore Pubblico ha preso posizione in merito al gravame con scritto 3 gennaio 2000 chiedendone lo stralcio ed annettendo scritto 30 dicembre 1999 all'avv. __________ e da questi sottoscritto con cui si attesta: - la trasmissione alla difesa dell'intero incarto istruttorio dal 3.1.2000; - trasmissione dei verbali dell'accusato il 30.12.1999; - la revoca dell'opposizione all'allestimento della perizia psichiatrica, alla designazione del dott. __________, con osservazione di termine scadente il 31 gennaio 2000; - che l'avv. __________ ha sottoscritto tale lettera che si conclude con la comunicazione al difensore che del gravame di cui qui si tratta il Procuratore Pubblico avrebbe chiesto lo stralcio; - che il reclamo in discussione è divenuto in effetti privo di oggetto. L'incarto, come voluto dalla difesa, è stato posto a disposizione della stessa. Accertamenti istruttori sono stati compiuti (da ultimo con i verbali 30 dicembre scorsi) e la difesa ha revocato la sua opposizione all'ordinanza di perizia ed alla designazione del perito; - che il termine per rassegnare il referto peritale fissato per il prossimo 31 gennaio 2000 (unico quesito apparentemente irrisolto e soggetto a valutazione del Giar) appare termine consono, congruo ed adeguato alla fattispecie, la fissazione di tale termine non costituisce diniego di giustizia; - che il reclamo va quindi stralciato nella misura in cui è divenuto privo di oggetto e per il resto respinto. Non si percepiscono tasse e spese e non si allocano ripetibili. P.q.m. visti gli artt. 280 e segg. CPP decide: 1. Il reclamo 17/20 dicembre 1999 formulato da __________, nella misura in cui non sia divenuto privo d'oggetto e stralciato, è respinto. 2. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili. 3. La presente decisione è definitiva. 4. Intimazione: - al reclamante __________ tramite l'avv. __________; - al Procuratore Pubblico avv. __________. giudice Ivano Ranzanici