per le stesse ragioni ed in uno con la gravità della ricaduta, il carcere preventivo sin qui sofferto appare rispettoso del principio di proporzionalità; - di conseguenza l'istanza è respinta con la presente decisione, suscettibile di ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), senza conseguenza di spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario); richiamati i citati articoli di legge, decide: 1. L'istanza è respinta. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione. 4.