- in effetti, se è vero che non sussiste pericolo di collusione a ragione della conclusione dell'istruttoria formale, e che non è ipotizzabile pericolo di fuga per la preponderanza di interessi sociali e famigliari in Svizzera, di peso è il pericolo di recidiva in presenza di specifici concreti precedenti (tanto che già con decisione 8 settembre 1997, inc. GIAR 308.97.4, per l'allora procedimento in essere, la libertà provvisoria venne rifiutata per marcato pericolo di recidiva, quasi malauguratamente una profezia); - per le stesse ragioni ed in uno con la gravità della ricaduta, il carcere preventivo sin qui sofferto appare rispettoso del principio di proporzionalità;