E se la richiesta è solo formulata allo scopo di insinuare la tendenziosa inattività del Ministero Pubblico, allora bastava chiedere l’accesso agli atti di quell’incarto: la richiesta, qui, non è motivata in termini tali da farne apparire l’utilità in questo contesto. f) E comunque, come già detto, queste richieste di prova qui respinte potranno essere eventualmente riproposte in aula (art. 227 cpv. 1 CPP, semmai previa opposizione ad un eventuale decreto d’accusa).