1999, inc. MP doc. _ p. 2). Egli ha anche, nella medesima occasione (ibid.), candidamente ammesso di avere perfettamente capito che i suoi clienti si fumavano la merce acquistata. D’altronde, alla medesima conclusione era giunta anche la lod. Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello, la quale – chiamata a verificare la legittimità del sequestro dei conti bancari dell’accusato reclamante (v. sentenza 19 maggio 2000, inc. CRP 60.2000.00042) – aveva concluso che “non si può coerentemente credere che l’accusato fosse ignaro dello scopo per il quale i clienti acquistavano i sacchetti odorosi” (loc.