1/c/bb p. 5-6; v. anche la recentissima sentenza 5 settembre 2000 della I Corte di diritto pubblico in re E.F. [1P.439/2000], consid. 2b p. 5-6, relativa a prove testimoniali, peritali e documentali). c) D’altro canto, appare evidente – sulla scorta della decisione impugnata e degli argomenti offerti a suffragio della medesima – che il magistrato inquirente (e requirente) ha sposato l’interpretazione dei fatti più vicina alla comune esperienza e più rispettosa del comune buon senso, ovvero che l’accusato ha venduto la canapa nella perfetta consapevolezza che essa veniva principalmente, se non esclusivamente, fumata quale stupefacente.