{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-69004_2000-09-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=57059&nX40_KEY=4933326&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "de11e101088ca8a4fbee2b69ea1c4e6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.69004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 26.09.2000 INC.1999.69004"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 26.09.2000 INC.1999.69004"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 26.09.2000 INC.1999.69004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:07:14", "Checksum": "e2bb407d8cdf293ce10e3e5f94c47e94", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 26.09.2000 INC.1999.69004\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.\na) Sui fatti, come sovente accade, accusa e difesa hanno un approccio differente: l’accusa sembra implicitamente dare ormai per accertato che __________, quale proprietario e responsabile di fatto del canapaio __________, abbia venduto canapa nella piena consapevolezza che questa veniva illecitamente utilizzata quale sostanza stupefacente. La difesa, d’altro canto, sembra voler dimostrare che l’accusato, al contrario, vendeva “semplici sacchetti odorosi contenenti canapa il cui uso era finalizzato a scopi prettamente cosmetici o deodoranti” (verbale MP 28 ottobre 1999, inc. MP doc. _, p. 1), e dunque non avrebbe violato la LFStup., “non avendo venduto canapa indiana a scopo di stupefacente e soprattutto non avendo venduto prodotti del genere a minorenni” (reclamo, cit., pto. 5 p. 4).\nb) Ora, spetterà al giudice del merito decidere quale delle due tesi meriti tutela. A questo stadio del procedimento, sono unicamente due le constatazioni che si impongono.\nDa un lato, va rammentato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella dell’istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulla questione se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati).\nPer costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudizio di merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile. Che ciò sia disagevole al punto da costringere ad un’interruzione del pubblico dibattimento (che deve restare un’eccezione, come si evince dagli artt. 237 s. CPP), non basta: il Tribunale federale, discutendo di una perizia psichiatrica e dichiaratamente consapevole che l’assunzione di una tale prova in sede dibattimentale implichi inevitabilmente la sospensione del dibattimento, ha stabilito che non vi sono di principio prove che non possano essere assunte in sede dibattimentale (v. sentenza 13 ottobre 1998 della Corte di cassazione e revisione penale in re G.V. [6S.559/1998], consid. 1/c/bb p. 5-6; v. anche la recentissima sentenza 5 settembre 2000 della I Corte di diritto pubblico in re E.F. [1P.439/2000], consid. 2b p. 5-6, relativa a prove testimoniali, peritali e documentali).\nc) D’altro canto, appare evidente – sulla scorta della decisione impugnata e degli argomenti offerti a suffragio della medesima – che il magistrato inquirente (e requirente) ha sposato l’interpretazione dei fatti più vicina alla comune esperienza e più rispettosa del comune buon senso, ovvero che l’accusato ha venduto la canapa nella perfetta consapevolezza che essa veniva principalmente, se non esclusivamente, fumata quale stupefacente. A giudizio di questo giudice, l’ipotesi accusatoria trova indubbio, serio e concreto fondamento già per il solo fatto che l’accusato medesimo è consumatore di marijuana, “di quella che vendo in negozio e che produco in proprio” (v. verbale MP 28 ottobre 1999, inc. MP doc. _ p. 2). Egli ha anche, nella medesima occasione (ibid.), candidamente ammesso di avere perfettamente capito che i suoi clienti si fumavano la merce acquistata. D’altronde, alla medesima conclusione era giunta anche la lod. Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello, la quale – chiamata a verificare la legittimità del sequestro dei conti bancari dell’accusato reclamante (v. sentenza 19 maggio 2000, inc. CRP 60.2000.00042) – aveva concluso che “non si può coerentemente credere che l’accusato fosse ignaro dello scopo per il quale i clienti acquistavano i sacchetti odorosi” (loc. cit., consid. 3 p. 7): da un lato, l’accusato medesimo l’aveva ammesso in sede di interrogatorio di polizia 28 ottobre 1999 (ore 09.52, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria, all’inc. MP doc. _, R2 p. 2-3, riportato verbatim nella sentenza CRP), salvo relativizzare le proprie ammissioni il medesimo giorno avanti al Procuratore Pubblico. D’altro canto, la CRP ha espressamente ribadito che “ragionevolmente non si può credere che alcuni giovani acquistino i sacchetti profumati alla marijuana per deodorare gli ambienti casalinghi, e ciò soprattutto se si pensa al fatto che in commercio esistono altri deodoranti per ambiente con profumazioni sicuramente più delicate, che la clientela dei canapai non è solitamente composta da casalinghe preoccupate di eliminare i cattivi odori e che, infine, accanto ai sacchetti profumati vengono a volte venduti funghi allucinogeni dalle proprietà non proprio cosmetiche” (ibid.).\nQuanto precede, in conclusione, rafforza la convinzione che questo giudice aveva già maturato in occasione del precedente giudizio 31 gennaio 2000 sui sequestri, ovvero che la professione d’innocenza dell’accusato __________, ed in particolare la sua asserita buona fede circa l’uso che i suoi clienti facevano della marijuana acquistata nel suo negozio, non poggia su alcun serio fondamento.\nd) Date queste premesse, l’anticipata valutazione – da parte del Procuratore Pubblico – delle prove offerte siccome irrilevanti non è assolutamente arbitraria, ed anzi corrisponde ad una oggettiva e serena valutazione degli elementi di giudizio già agli atti (v. supra, consid. 1b in fine).\n"}