1 lit. a CPP), e con conseguenza di tassa e spese a carico del reclamante soccombente; - resta ovviamente impregiudicata una nuova richiesta di dissequestro, fondata su eventuali nuovi elementi di fatto e valutata nell’ottica dello stato d’avanzamento dell’inchiesta. richiamati i citati articoli di legge e gli artt. 280 ss. CPP decide: 1. Il reclamo 5/8 novembre 1999 di __________ contro gli ordini di perquisizione e sequestro bancari 25 ottobre 1999 è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 50.--, in tutto fr. 250.--, sono poste a carico del reclamante soccombente. 3.