- conseguentemente, la richiesta del reclamante di procedere alla revoca degli avversati ordini di perquisizione e sequestro bancari appariva, al momento dell’inoltro del reclamo, perlomeno prematura, ed appare ancora oggi – quando la documentazione bancaria raccolta non appare essere ancora stata discussa – infondata, ciò che deve condurre alla reiezione del reclamo con la presente decisione, impugnabile entro 10 giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit.