{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-69002_2000-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56858&nX40_KEY=4711476&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a36cd5fdf824b609c97fc08458fbd8db"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["INC.1999.69002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.01.2000 INC.1999.69002"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.01.2000 INC.1999.69002"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.01.2000 INC.1999.69002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:23:57", "Checksum": "5fc6489c3b201831c5d7057cbc3b8fd8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.01.2000 INC.1999.69002\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n- nel caso di specie, la professione d’innocenza dell’accusato reclamante – al di là dei dubbi che egli esprime in altra sede (v. istanza di libertà provvisoria, inc. MP doc. _, pto. 4 p. 2) sulla giurisprudenza relativa al comportamento da lui tenuto –, fondata sul preteso uso al quale era destinata la canapa da lui venduta, appare del tutto inverosimile ed assolutamente inconciliabile con il comune buon senso e con l’esperienza fatta dagli inquirenti in inchieste analoghe condotte recentemente (tant’è che in sede di verbale MP l’accusato reclamante ha assunto atteggiamento più sfumato in proposito). Comunque, la presenza di convergenti dichiarazioni a carico di lui, per quanto contestate nel merito (v. reclamo, cit., pto. 5 p. 3-4; la valutazione delle obiezioni mosse alla credibilità delle testimonianze a carico del qui accusato compete tuttavia alla sola Corte di merito), basta ed avanza per giustificare l’istruzione aperta nei suoi confronti;\n- parimenti ineccepibili appaiono gli ordini qui avversati, in quanto giustificati dalla necessità di verificare un eventuale flusso di denaro riconducibile all’attività illecita dell’accusato reclamante, e opportunamente limitati a conti menzionati nella documentazione rinvenuta presso il negozio da lui gestito. L’apodittica affermazione di lui, secondo la quale sui conti sequestrati non vi sarebbe denaro provento di reato (rispettivamente non vi sarebbe saldo attivo degno di nota, v. reclamo, cit., pto. 6 p. 4-5), al momento dell’inoltro del gravame non era suffragata da documentazione alcuna (né sembra che tale documentazione sia stata inoltrata successivamente), ed ha a tutt’oggi unicamente valore di affermazione di parte;\n- conseguentemente, la richiesta del reclamante di procedere alla revoca degli avversati ordini di perquisizione e sequestro bancari appariva, al momento dell’inoltro del reclamo, perlomeno prematura, ed appare ancora oggi – quando la documentazione bancaria raccolta non appare essere ancora stata discussa – infondata, ciò che deve condurre alla reiezione del reclamo con la presente decisione, impugnabile entro 10 giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e con conseguenza di tassa e spese a carico del reclamante soccombente;\n- resta ovviamente impregiudicata una nuova richiesta di dissequestro, fondata su eventuali nuovi elementi di fatto e valutata nell’ottica dello stato d’avanzamento dell’inchiesta.\nrichiamati i citati articoli di legge e gli artt. 280 ss. CPP\ndecide:\n1. Il reclamo 5/8 novembre 1999 di __________ contro gli ordini di perquisizione e sequestro bancari 25 ottobre 1999 è respinto.\n2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 50.--, in tutto fr. 250.--, sono poste a carico del reclamante soccombente.\n3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione:\n- avv. __________, per sé e per il reclamante, con copia delle osservazioni del magistrato inquirente;\n- Procuratore Pubblico avv. __________, con l’inc. MP 6548/99/PE di ritorno.\ngiudice __________"}