5. In conclusione, il reclamo in discussione merita parziale accoglimento in punto alla richiesta di sentire il dr. __________, alla presenza della difesa, sul suo rapporto 29 settembre 1999. La presente decisione è definitiva (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP e contrario). In ragione dell’esito del gravame si prescinde dal prelevare tassa e spese giudiziarie; la preponderante soccombenza dell’accusato reclamante impedisce in ogni caso l’assegnazione di ripetibili. * * * Per i quali motivi, viste le norme menzionate e gli artt. 280 ss. CPP decide: 1. Il reclamo 8/10 maggio 2000 di __________ è parzialmente accolto.