{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-60909_2000-05-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56977&nX40_KEY=4933332&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fe33c82f9441e79ce138201d5422ac90"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.60909"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.05.2000 INC.1999.60909"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.05.2000 INC.1999.60909"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.05.2000 INC.1999.60909"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:15:03", "Checksum": "0622359ec24ef9e94be11ffd4426649b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.05.2000 INC.1999.60909\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (Rep. 131 [1998] nr. 122; v. anche sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).\nb) Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (Rep. 131 [1998] nr. 122; v. anche Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).\n2.\na) Nell’evenienza specifica, è opportuno constatare preliminarmente che la postulata audizione della dott.ssa __________ ha già avuto luogo, con evidente soddisfazione del reclamante, tanto che egli ha ritirato il reclamo su questo punto (v. scritto 12 maggio 2000, inc. GIAR doc. _). Altrettanto si può dire della richiesta di sottoporre domande al dr. __________, allo scopo di chiarirne la perizia (v. reclamo, cit., pto. 6c): ne fa stato l’ultima annotazione a p. 7 del verbale 10 maggio 2000 (inc. MP doc. _).\nb) L’accusato reclamante insiste invece perché sia acquisito agli atti il rapporto relativo alla chiusura del Centro __________, dove ebbero a soggiornare temporaneamente le presunte vittime. Egli ritiene che “la credibilità del Centro deve essere dimostrata appieno” (reclamo, cit., pto. 6a) e che a tal fine “è doveroso poter conoscere quali mezzi terapeutici siano stati adottati dai responsabili, onde determinare se gli stessi possano avere avuto influsso o meno sulla psiche e sulle testimonianze dei bambini” (ibid.).\nAppare giusto affermare che all’accusato reclamante interessi non tanto verificare quali reati possano essere stati commessi al Centro __________, bensì la credibilità dei propri figli. A tal fine, tuttavia, l’acquisizione della documentazione proposta non sembra utile: una discussione sui mezzi terapeutici adottati al Centro appare molto troppo generica per poter fornire specifiche indicazioni sulla fedefacenza delle dichiarazioni dei due bambini che qui interessano, né l’accusato è in grado di meglio specificare in quale modo un eventuale influsso negativo di non meglio precisati mezzi terapeutici avrebbe potuto manifestarsi sui propri figli. Neppure viene affermato – e tanto meno reso verosimile – che alla luce di precedenti esperienze tutti i minori già residenti presso il Centro __________ abbiano peccato in credibilità.\nc) A ragione, dunque, questa richiesta di prova è stata respinta dal Procuratore Pubblico, che ricorda tra l’altro giustamente che sarà comunque la Corte giudicante a doversi formare un’opinione sulla credibilità dei bambini, fondandosi sull’insieme di tutte le prove acquisite (v. osservazioni, cit., pto. a p. 2).\n"}