Essa appare invece leggermente abbondante nella durata, e deve dunque essere accolta solo parzialmente, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP). * * * Per i quali motivi, richiamati gli articoli menzionati e gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP decide: 1. L’istanza 14 aprile 2000 di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ è parzialmente accolta. § Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo 26 giugno 2000 compreso. 2.