va da sé che non si è tenuto conto, qui, di eventuali ulteriori complementi istruttori chiesti dalle parti, rispettivamente di eventuali procedure di reclamo in punto a complementi non accolti dal magistrato inquirente – eventualità che potranno senz’altro giustificare un’ulteriore proroga; - in conclusione, l’istanza di proroga appare giustificata a causa almeno del pericolo di collusione, delle ancora prospettabili necessità d’inchiesta e, abbondanzialmente, di un concreto pericolo di fuga. Essa appare invece leggermente abbondante nella durata, e deve dunque essere accolta solo parzialmente, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit.