, ma non può nel contempo giustificare automaticamente che egli venga rimesso in libertà solo perché ha inoltrato istanza di complementi – tanto più che la precedente proroga era già stata concessa per una durata inferiore a quanto richiesto dal magistrato d’accusa, con l’espressa precisazione che non si voleva speculare sui tempi eventualmente necessari per evadere complementi non ancora chiesti (v. in tal senso decisione 3 marzo 2000, cit., consid. 7). Coerenza vuole allora che, di fronte ad una nuova istanza di proroga del carcere preventivo, si tenga debitamente conto del fatto che una prima proroga venne concessa in termini ridotti per non speculare su istanze non ancora inoltrate;