, consid. 6), da cui discende la proporzionalità di principio di una ulteriore proroga del carcere preventivo sia con riferimento alla durata complessiva dello stesso sia con riguardo ai tempi tecnici necessari per l’assunzione delle nuove prove ammesse dal Procuratore Pubblico (rispettivamente per l’evasione di eventuali gravami interposti contro la parziale negazione dei complementi richiesti), oltre ai passi formali conseguenti (nuovo deposito degli atti e chiusura dell’istruttoria formale); - vale inoltre la pena di precisare che la proroga non va letta come punizione per avere l’accusato esercitato i propri diritti (v. osservazioni, cit.,