{"Signatur": "TI_GIAR_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_GIAR_001_INC-1999-60908_2000-05-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=56945&nX40_KEY=4933334&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "95b222a66f993bd669ae99963ab23fbd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["INC.1999.60908"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.05.2000 INC.1999.60908"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.05.2000 INC.1999.60908"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.05.2000 INC.1999.60908"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:39:29", "Checksum": "442e3172c09c818aba4424d2708692dc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.05.2000 INC.1999.60908\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n- anche per il pericolo di fuga deve bastare il rinvio a quanto già detto (v. decisione GIAR, cit., consid. 6; sentenza CRP, cit., consid. 5), con la precisazione che l’asserita assenza di “un elemento concreto che desse adito a questa possibilità” (osservazioni, p. 3 in fine) dal quale dedurre l’intenzione dell’accusato di rifugiarsi in uno Stato estero non potrebbe, di per sé, inficiare l’apprezzamento dell’insieme delle circostanze che ha portato i giudici a concludere in modo divergente rispetto all’accusato;\n- per quanto riguarda la proporzionalità del carcere preventivo, va detto che il procedimento penale contro __________ sfocerà con sufficiente verosimiglianza in una condanna ad una importante pena privativa della libertà, di durata comunque ben superiore alla carcerazione preventiva già subita ed ancora prospettabile (v. in tal senso già decisione 3 marzo 2000, cit., consid. 6), da cui discende la proporzionalità di principio di una ulteriore proroga del carcere preventivo sia con riferimento alla durata complessiva dello stesso sia con riguardo ai tempi tecnici necessari per l’assunzione delle nuove prove ammesse dal Procuratore Pubblico (rispettivamente per l’evasione di eventuali gravami interposti contro la parziale negazione dei complementi richiesti), oltre ai passi formali conseguenti (nuovo deposito degli atti e chiusura dell’istruttoria formale);\n- vale inoltre la pena di precisare che la proroga non va letta come punizione per avere l’accusato esercitato i propri diritti (v. osservazioni, cit., p. 2), ma non può nel contempo giustificare automaticamente che egli venga rimesso in libertà solo perché ha inoltrato istanza di complementi – tanto più che la precedente proroga era già stata concessa per una durata inferiore a quanto richiesto dal magistrato d’accusa, con l’espressa precisazione che non si voleva speculare sui tempi eventualmente necessari per evadere complementi non ancora chiesti (v. in tal senso decisione 3 marzo 2000, cit., consid. 7). Coerenza vuole allora che, di fronte ad una nuova istanza di proroga del carcere preventivo, si tenga debitamente conto del fatto che una prima proroga venne concessa in termini ridotti per non speculare su istanze non ancora inoltrate;\n- per quanto attiene alla durata della proroga richiesta, va rilevata la prontezza con la quale il Procuratore Pubblico ha evaso l’istanza di complementi istruttori dell’accusato, già fissando (per quanto fattibile) le date delle audizioni da lui ammesse. Rammentata la preminente importanza del principio di celerità nei procedimenti con accusato in detenzione, e visti i tempi prospettabili per l’evasione dei complementi istruttori ammessi, è doveroso ritenere che essi dovrebbero poter venire assunti entro la fine del corrente mese di maggio. Il susseguente deposito degli atti – limitato alle risultanze delle nuove prove ammesse dal Procuratore Pubblico (art. 196 cpv. 4 CPP) – dovrebbe poter essere effettuato senza affanno alcuno entro la prima metà del mese di giugno. Nella situazione attuale, allora, appare giustificata una proroga del carcere preventivo cui è sottoposto __________ fino al giorno di lunedì 26 giugno 2000 compreso: va da sé che non si è tenuto conto, qui, di eventuali ulteriori complementi istruttori chiesti dalle parti, rispettivamente di eventuali procedure di reclamo in punto a complementi non accolti dal magistrato inquirente – eventualità che potranno senz’altro giustificare un’ulteriore proroga;\n- in conclusione, l’istanza di proroga appare giustificata a causa almeno del pericolo di collusione, delle ancora prospettabili necessità d’inchiesta e, abbondanzialmente, di un concreto pericolo di fuga. Essa appare invece leggermente abbondante nella durata, e deve dunque essere accolta solo parzialmente, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).\n* * *\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli articoli menzionati e gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP\ndecide:\n1. L’istanza 14 aprile 2000 di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ è parzialmente accolta.\n§ Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo 26 giugno 2000 compreso.\n2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione:\n- avv. __________, per sé e per l’accusato __________;\n- Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni dell’accusato resistente.\ngiudice __________"}